On line lo schema di Linee Guida di Anac “in tema di cd. divieto di pantouflage - art.53, comma 16-ter, d.lgs. 165/2001”

03 Maggio, 2024

Anac ha pubblicato sul proprio sito lo schema di Linee Guida sul cd. divieto di pantouflage (art.53, comma 16-ter, d.lgs. 165/2001)[1]

La violazione del “periodo di raffreddamento” comporta la nullità del contratto tra l’ex dipendente pubblico e il soggetto privato, con restituzione dei relativi compensi, e il divieto per tali soggetti privati di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni.

Da tempo l’Autorità richiede un intervento del legislatore a chiarimento della portata operativa della norma: frattanto, queste Linee Guida forniscono un indirizzo interpretativo sulle maggiori criticità, cui ANAC perviene analizzando -anche criticamente- le indicazioni elaborate in passato (v. ad es. PNA 2022) e gli orientamenti giurisprudenziali in materia.  

Le Linee Guida sono strutturate in due parti:

  1. la prima è dedicata all’ambito soggettivo e oggettivo di applicazione della norma: ANAC traccia il perimetro delle pubbliche amministrazioni e dei dipendenti tenuti al rispetto del divieto; declina i “poteri autoritativi e negoziali” che rilevano ai fini della applicazione della previsione; individua i caratteri delle attività lavorative o professionali presso i soggetti privati che la norma vieta;
  2. la seconda tratta dei profili sanzionatori: ANAC affronta in particolare il tema del divieto triennale di contrattare con le pubbliche amministrazioni che grava sui soggetti che hanno concluso i contratti o conferito gli incarichi in violazione del divieto di pantouflage, e che ha dato origine a più dubbi applicativi (tra questi: estensione soggettiva e oggettiva del divieto; dies a quo; possibilità di una graduazione della sanzione).

 

Lo schema di Linee Guida è aperto alla consultazione pubblica, con termine per l’invio dei contributi fissato al 10 maggio.

   

Per consultare il documento cliccare qui.

 

[1] La disposizione -introdotta dalla L.n.190/2012- stabilisce il divieto per i dipendenti pubblici che negli ultimi tre anni di servizio abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di pubbliche amministrazioni di svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro (cd. “periodo di raffreddamento”), attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari degli effetti dei suddetti poteri.